Spese a sanatoria, anomalie nella gestione contabile

di “Bene Comune”, Consiglieri Comunali Marcella Merlini Daniele Palmieri

I Consiglieri Comunali del Gruppo “Bene Comune” Marcella Merlini e Daniele Palmieri Hanno inviato al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale un’interpellanza che ha per oggetto le pese impegnate “a sanatoria” senza la preventiva adozione del provvedimento autorizzatorio, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191

Ecco il testo completo

OGGETTO: La storia infinita delle spese impegnate “a sanatoria” senza la preventiva adozione del provvedimento autorizzatorio, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191

Premesso che
– il primo comma dell’articolo 191 del TUEL prevede l’impegno come prima fase della spesa, imprescindibile ai fini della regolarità delle obbligazioni pecuniarie assunte dall’ente, a cui seguono quelle della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.
– Nel caso di forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno, contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Considerato che
– nel mese di gennaio sono state adottate, da parte dell’attuale Dirigente dell’Area 1 “Servizi al cittadino” e dell’Area 2 “Servizi Generali e Finanziari – Vice Segretario” Determinazioni di affidamento di servizi e incarichi professionali in palese violazione delle norme sul procedimento di spesa sopra menzionato.
– Le violazioni riguardano, nello specifico, impegni contabili assunti in data successiva all’esecuzione delle prestazioni da parte del gestore del servizio e approvati con decorrenza retroattiva, vale a dire “a sanatoria” riguardo al periodo precedente alla stipula del contratto che a pena di nullità deve avere la forma scritta e, in caso di procedura negoziata e affidamenti diretti, è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Non avendo avuto riscontro ai vari solleciti e richieste di annullamento in autotutela degli atti viziati nè risposte esaustive all’interrogazione illustrata nel consiglio del 23 dicembre u.s., poniamo all’attenzione del Sindaco e dei Consiglieri alcuni degli atti che il Dott. Nieri, nella duplice funzione di Dirigente delle Aree funzionali 1 e 2 ha adottato in palese violazione delle norme sul procedimento di spesa e che dovranno essere riconosciuti dal Consiglio comunale

Determina n. 36 del 27 gennaio 2025 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di gestione della piscina comunale di Portoferraio alla Cosimo De’ Medici s.r.l.”

Nel provvedimento, il Dirigente:
– prende atto della deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 6/12/2024 ma non tiene conto che con tale delibera la Giunta comunale affida illegittimamente in House Providing la gestione di un servizio che la legge riserva invece al Consiglio comunale e neppure in via d’urgenza può essere adottata da altri organi del comune, come peraltro specificato dall’allora Dirigente dell’Area 2 nel parere contrario di regolarità contabile;
– omette di indicare il periodo di affidamento temporaneo che dalla delibera di giunta risulta essere dicembre 2024 – 31 gennaio 2025 e omette altresì di indicare la data di presentazione dell’offerta che, dal preventivo allegato risulta essere l’11/12/2024 mentre la piscina ha aperto al pubblico a decorrere dal 9 dicembre.
– affida la gestione della piscina per il mese di gennaio senza tener conto che il provvedimento è stato da lui adottato il 27 gennaio e impegna la spesa per tutto il mese e quindi successivamente all’esecuzione delle prestazioni da parte del gestore del servizio (9 dicembre 2024) in violazione delle regole che disciplinano il procedimento di spesa dettate dall’art. 183 del TUEL e dai principi applicati di cui al par. 5 dell’art. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011;
– non fa nessun riferimento all’iscrizione in entrata della posta contabile, tenuto conto che la Società deve provvedere all’incasso e al riversamento al comune delle somme introitate dagli utenti ogni 15 giorni.
– non menziona neppure la irregolarità del servizio svolto dalla Società nel mese di dicembre 2024 senza l’atto di impegno della spesa; Ma se non è stata impegnata la spesa, che come si evince dalla più volte citata delibera della Giunta n. 227/2024 ammontava, per l’avvio e la gestione del mese di dicembre, a complessivi € 60.931,71 (€ 21.834,47 + € 39.097,24), con quali risorse la Società Cosimo De’ Medici ha gestito il servizio fino ad oggi se il Comune non ha liquidato la spesa e la Società ha incassato e versato, alle scadenze stabilite (ogni 15 giorni) le tariffe riscosse dagli utenti?

Determina n. 24 del 17 gennaio 2025 “Impegno di spesa legale ricorso promosso ex art. 28 L. 300/1970 davanti al tribunale di Livorno, Sezione Monocratica del Lavoro”.

– Con delibera n. 107 del 17 giugno 2024 la Giunta Comunale, a seguito del ricorso (R.G. n. 652/2024) promosso ex art. 28 Legge 300/1970 davanti al Tribunale di Livorno, Sezione Monocratica del Lavoro, dalla Cisl-FP Sezione Provinciale di Livorno, nel costituirsi in giudizio, ha individuato nell’Avv. Marco Barilati del foro di Genova il legale da incaricare a difesa dell’Amministrazione Comunale e ha dato mandato al Dirigente competente di predisporre tutti gli atti conseguenti compreso l’impegno della spesa;
– Per “mera dimenticanza il Dirigente competente non ha allora adempiuto e, quindi, non ha assunto il relativo impegno di spesa, pur ovviamente avendo la necessaria disponibilità nel relativo capitolo, come verificata all’atto del rilascio del parere di regolarità contabile sulla citata delibera n. 107/2024”; –
– Lo stesso Dirigente che ha dimenticato di adempiere nel 2024 ha adottato, in data 17 gennaio 2025, la determina n. 24 con la quale, nel dare atto che l’attività di difesa è stata svolta correttamente e che quindi deve essere remunerata, impegna la spesa di € 2.918,24 al capitolo 10102316 del Bilancio 2025 in esercizio provvisorio;
Il Dirigente non tiene conto che, anche nel caso di mancanza dell’impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione dell’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell’Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l’eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio con delibera del Consiglio comunale.

Determina n. 42 del 29 gennaio 2025 “Affidamento del servizio della gestione dei servizi cimiteriali e la manutenzione del cimitero comunale fino al 31/3/2025”

Il Dirigente:
– approva “l’offerta economica pervenuta a mezzo START per la gestione dei servizi cimiteriali alla Cooperativa Arca alle stesse condizioni ed agli stessi costi del precedente appalto”,
– richiama la lettera di invito della stazione appaltante a presentare l’offerta,
– affida l’incarico ma omette di indicare la data della lettera di invito, la data della pubblicazione sulla piattaforma START, la data dell’offerta e dimentica di allegare l’offerta al provvedimento.
– Impegna la spesa per tre mesi, fino al 31 marzo 2025 considerando a “sanatoria” il mese di gennaio (impegno assunto il 29 gennaio) in spregio alle norme che disciplinano il procedimento di spesa più volte richiamate.

Determina n. 44 del 30 gennaio 2025 “Affidamento servizi di pulizia immobili comunali fino al 31 marzo 2025

Stessa storia!
Impegno assunto il 30 gennaio illegittimamente con decorrenza retroattiva e ne attesta invece ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la legittimità e correttezza dell’azione amministrativa-

Tenuto conto che:
– secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, l’ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive di impegno contabile “costituisce per un Amministratore comunale una violazione di elementari doveri di servizio, connotata altresì da colpa di rilevante gravità”.
– Sotto il profilo dei principi di buona amministrazione, può costituire fonte di responsabilità, per chi opera nell’ente, non soltanto attivare la procedura ex art. 194 in assenza dei requisiti prescritti, ma anche rifiutarsi di attivare la procedura stessa ove la presenza degli occorrenti requisiti risulti accertata.
– E’ dovere dell’Ente, in particolari circostanze, dare corso al riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, non solo per ragioni di sostanziale equità da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di terzi ma anche per evitare all’Ente stesso possibili contenziosi temerari con prospettive di sicura soccombenza in giudizio, nonché l’addebito di ulteriori responsabilità per interessi conseguenti a ritardato pagamento.

Tutto ciò premesso e considerato
I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo “Bene Comune”

INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

Se intendono adottare con tempestività la deliberazione di Consiglio comunale di riconoscimento delle spese effettuate al di fuori delle ordinarie procedure disciplinate dal TUEL (art. 193 lett. e), previo accertamento di eventuali responsabilità, anche al fine di evitare che si ripetano situazioni di irregolarità nella conduzione delle procedure di acquisto di beni e servizi che denotano anomalie nella gestione contabile, tenendo conto che il mancato rispetto delle previsioni legislative costituisce grave irregolarità finanziaria.

Consiglieri Comunali del Gruppo “Bene Comune”

Marcella Merlini
Daniele Palmieri

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