Portoferraio, settembre 1788. Il regolamento per le Chiese

di Marcello Camici

Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena è stato granduca di Toscana dal 1765 al 1790 col titolo di Leopoldo I

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Con lui la Toscana ha conosciuto un periodo di riforme che va dal commercio ,alla giustizia , alla pubblica amministrazione e agli affari ecclesiastici .

In questi ultimi ,si accinse a riformare l’organizzazione ecclesiastica toscana seguendo principi del giurisdizionalismo ,principi secondo i quali lo Stato ha autorità di dettare proprie disposizioni a vescovi e preti considerati alla stregua di tutti gli altri sudditi.

Seguendo la dottrina giurisdizionalista, Pietro Leopoldo sopprime  su tutto il territorio granducale con motuproprio  del marzo 1785 le  confraternite laicali e pure  a  Portoferraio furono  chiuse la confraternite. Tre anni dopo ,il  26 settembre  1788,  avverte l’esigenza anche di intervenire sulla vita delle parrocchie ed emette  disposizioni  per i parroci “ ad effetto di rendere più efficaci e durevoli i provvedimenti  per il maggior servizio spirituale dei popoli e di prevenire il caso che l’indolenza e la trascuratezza dei Parroci produca come per il passato rovina delle fabbriche ,il deperimento dei fondi e la dispersione degli arredi sacri…”.

(Prima Carta lettera della segreteria di Regio diritto al cancelliere di Portoferraio.Filza “Ordini di comunità dal 1786 al 1792”.Senza numero di pagina.Ordini e bandi.Archivio della comunità i Portoferraio 1554-1800.Archivio storico del comune di Portoferraio)

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Sovrane disposizioni con le  quali il granduca  cerca di porre rimedio  al deperimento dei fondi per gli affari ecclesiastici  ed alla dispersione degli arredi sacri tramite un regolamento che detta provvedimenti   per avere  conoscenza del patrimonio ecclesiastico diffuso su tutto il territorio granducale.

Il regolamento arriva  anche   al cancelliere  dell’Elba ,inviato con lettera in stampa dal devotissimo servitore Vincenzo Martini in Firenze dalla segreteria del Regio Diritto .

E’ conservato nell’archivio storico del comune di Portoferraio.

Vincenzo Martini chiede al cancelliere ferraiese  di assicurarlo di aver ricevuto il regolamento perché “ a sì fatte determinazioni che io non lascio di partecipare a chi altri abbisogna per regola,Ella procurerà di uniformarsi pienamente , e di dare alle medesime in ogni occorrenza la più esatta esecuzione ,avvertendola infine di non prestare cieca fede all’asserzione dei Parroci ma di prendere le più caute notizie e lumi da persone oneste e ben informate del locale sopra tutti gli oggetti interessanti questa sua commissione “

(Ultima  carta della lettera in stampa della segreteria di Regio diritto inviata al cancelliere di Portoferraio.Filza “Ordini di comunità dal 1786 al 1792”.Senza numero di pagina.Ordini e bandi.Archivio della comunità i Portoferraio 1554-1800.Archivio storico del comune di Portoferraio)

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La segreteria del Regio Diritto, con sede in Firenze,aveva competenza a trattare questioni relative ai benefici ecclesiastici, le controversie giurisdizionali tra Granducato e Chiesa e tra sudditi toscani e autorità religiose, la concessione dell'”Exequatur” (il riconoscimento della validità entro i confini granducali) ai brevi pontifici e agli atti di soggetti stranieri, la supervisione dell’amministrazione dei “luoghi pii” toscani, la vigilanza per la conservazione degli edifici sacri.

Le sovrane disposizioni,rivolte al cancelliere chiamato “Eccellentissimo Sig.Sig Padrone Colendissimo”, riguardano la relazione che deve essere eseguita sulla situazione   in cui si trovano le chiese della parrocchia di Portoferraio.

Il regolamento si dipana in 16 articoli coi  quali Sua Altezza Reale  chiede   dettagliata relazione del patrimonio parrocchiale

Questo, in sintesi, i provvedimenti che il granduca ordina siano eseguiti:

“Eccellentiss.Sig.Sig Padrone Colendissimo

SUA ALTEZZA REALE ad effetto di rendere più efficaci   e durevoli i provvedimenti dati finora in vantaggio della Parrocchie per il miglior servizio spirituale dei Popoli , e di prevenire il caso , che l’indolenza e la trascuratezza  dei Parochi produca ,come per il passato,il deperimento  dei fondi,la rovina delle fabbriche,e la dispersione degli Arredi Sacri ,tanto più da temersi .se i suddetti Parochi fossero nella fallace lusinga di ricevere per questi titoli  dei nuovi soccorsi , è venuta nella determinazione di ordinare che si ponga in pratica  e si osservi   il seguente Regolamento

i)                     “Vuole dunque e  comanda S.A.R. che VS Eccellentiss. In compagnia di periti abili ed onesti visiti prontamente le Fabbriche delle Chiese,e Canoniche  che appartengono alla parrocchie di liebra collazione ,di patronato regio,dei popoli,delle comunità ,delli spedali  e luoghi pii..

ii)                   Che in tale occasione i periti commissionati facciano una diligente descrizione dello stato e grado di dette fabbriche  e degl’indicati fondi …

iii)                 Che nella sopradetta descrizione deva aver luogo ogn’altra entrata delle riferite parrocchie …

iv)                 Che devino inoltre inventariarsi e descriversi gli arredi sacri di tali parrocchie e le sinodali…

v)                   Che dopo l’enunciare operazioni i Parochi siano tenuti a prendere in nuova consegna ke fabbriche,gli stabili, gli arredi sacri…

vi)                 Che alla prescritta obbligazione dei Parochi deva unirsi quella di uno o più idonei mallevadori..

vii)               Che nessuno dei Parochi per qualsivoglia motivo e causa possa esimersi dalla obbligazione antedetta e….

viii)              Che non devono sottrarsi dalla descrizione ,di cui si parla anche l Chiese che si lasciano sussistere o per farvi celebrarla messa nei giorni festivi o per…

ix)                 Che per le Chiese dove si trova instituita l’Opera Ella deve tralasciare la descrizione …

x)                  Che le descrizioni ,consegne e obbligazioni delle quali si è parlato di sopra devino…

xi)                 Che nonostante le indicate mancanze  e deterioramenti i nuovi Parochi non possino recusare di prendere in consegna le Fabbriche….

xii)               Potendo accadere che i vecchi Parochi o i loro eredi per liberarsi dalla refezione dei danni cagionati…

xiii)              Che per assicurare sempre più la conservazione delle fabbriche ,delli stabili ,degli arredi sacri e mobili sopradetti…

xiv)             Che cotesto Prelato sia tenuto a fare eseguire dal cancelliere della curia episcopale una copia delli inventari..

xv)               Che seguendo qualche variazione notabile alla fabbriche di dette Cure,Ella deve prenderne riscontro..

xvi)             E che finalmente le prime descrizioni ,obbligazioni e inventari di sopra espressi da rimettersi in copia autentica a questa Segreterìa di Regio Diritto…

Precise sovrane disposizioni imposte dallo Stato perché molti luoghi sacri erano mal  ridotti  e depredati dei loro arredi sacri.

 

MARCELLO    CAMICI

 

 

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(William Berczy(1744-1813). La famiglia di Pietro Leopoldo granduca di Toscana.Firenze, Galleria d’Arte Moderna)

 

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(Prima Carta della lettera in stampa della segreteria di Regio diritto inviata al cancelliere di Portoferraio.Filza “Ordini di comunità dal 1786 al 1792”.Senza numero di pagina.Ordini e bandi.Archivio della comunità i Portoferraio 1554-1800.Archivio storico del comune di Portoferraio)

 

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(Ultima  carta della lettera in stampa della segreteria di Regio diritto inviata al cancelliere di Portoferraio.Filza “Ordini di comunità dal 1786 al 1792”.Senza numero di pagina.Ordini e bandi.Archivio della comunità i Portoferraio 1554-1800.Archivio storico del comune di Portoferraio)

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