Riceviamo e pubblichiamo integralmente
Caro sindaco Zini
Legga , poi da persona seria consideri se l’inaugurazione , con relativa pubblicità mediatica perfino sulla sua pagina. Fb da candidato sindaco , è stato un atto istituzionale irrimandabile e fatto in forma impersonale….
1= poteva farlo prima della campagna elettorale
2 = poteva farlo durante la campagna.elettorale senza farsi riprendere, tagliando semplicemente il.nastro , poi togliendosi la fascia tricolore e facendo parlare un suo assessore non ricandidato
3= poteva fare l’inaugurazione dopo le elezioni .
Se rieletto avrebbe fatto un figurone iniziando la nuova legislatura con un significativo atto
4= nel caso di una sua non rielezione poteva utilizzare la cerimonia di inaugurazione come simbolico atto di passaggio delle chiavi della città al nuovo sindaco., che sicuramente gli avrebbe riconosciuto il merito del lavoro del recupero fatto.
Invece no, ha ( avete insieme ai suoi strateghi) voluto seguire la strada non indicata nelle norme e nelle regole della campagna elettorale, rischiando pure di beccarsi delle denunce alle autorità preposte , e poi ha pure il coraggio di lamentarsi pubblicamente …ma insomma ..caro Zini , per fare il primo cittadino bisogna anche imparare a rispettare regole e avversari e saper confrontarsi ad armi pari.
Grazie.
MARINARI MAURO – BENE COMUNE
comunicazione istituzionale
normativa >
Tutte le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale (legge 22 febbraio 2000, n. 28). Il divieto riguarda anche la comunicazione effettuata mediante l’utilizzo dei siti web e degli account istituzionali dei social media. Fanno eccezione al divieto le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. L’obiettivo è quello di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, anche nel rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici.
Si fa presente che gli amministratori uscenti, se candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Marcello Camici
Completamente d’accordo.
È stata la vicenda segnalata agli organi di controllo ?
27 Maggio 2024 alle 9:46