Prosegue il contenzioso tra PNAT e SCAT S.r.l. su Capo Poro. Due giorni fa il Consiglio di Stato si era espresso sul ricorso che contestava al PNAT sia il nulla osta parziale con il quale era stata autorizzata l’esecuzione degli effettivi interventi di manutenzione straordinaria proposti, sia il diniego con il quale l’Ente Parco non aveva autorizzato né il cambio di destinazione d’uso degli edifici con finalità di attività turistica, né l’esecuzione di tutti quegli interventi che non rientrano nella manutenzione straordinaria, ma che sono da considerarsi quali interventi di ristrutturazione edilizia. In prima istanza il TAR Toscana aveva dato ragione al Parco, ma successivamente, appunto il 14 marzo scorso, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza per la quale, se da una parte SCAT S.r.l. ha ottenuto la eseguibilità dei lavori in quanto riconoscibili come manutenzione straordinaria (ma non ristrutturazione edilizia), dall’altra non ha invece avuto ragione sul cambio di destinazione d’uso degli immobili affinché diventassero patrimonio agricolo della SCAT S.r.l. e fossero quindi utilizzati per attività agrituristica.
Oggi è poi arrivata l’attesa nuova decisione del TAR Toscana che ha emesso l’ordinanza n. 95/2023 con la quale ha confermato il corretto operato dell’Ente Parco e ha respinto la domanda di sospensione degli atti emessi dal medesimo Ente. A seguito della formalizzazione del Decreto 216/2022, con il quale il Ministero della Cultura aveva dichiarato l’interesse culturale relativo all’immobile denominato “Ex Batteria di Capo Poro”, tra dicembre 2022 e gennaio 2023 il Parco Nazionale aveva emesso atto di revoca del nulla osta rilasciato nel dicembre 2018 e specifica ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per la rimozione e lo sgombero di tutti i materiali presenti all’interno del cantiere, la rimozione e il ripristino di tutte le recinzioni di cantiere presenti e il ripristino della deviazione realizzata del sentiero pedonale n. 139. A febbraio la SCAT S.r.l. aveva ricorso contro tali atti e aveva chiesto con la massima urgenza la trattazione della causa e la sospensione dei provvedimenti impugnati. Nella riunione di ieri il Collegio del tribunale amministrativo ha ritenuto legittimi i provvedimenti adottati dall’Ente Parco chiarendo che l’esigenza di garantire l’inaccessibilità dei fabbricati onde scongiurare possibili danni a terzi, invocata dalla ricorrente, non legittima la perimetrazione di un’area estesa e potrà essere soddisfatta, se del caso, mediante l’impiego di recinzioni poste a ridosso delle singole costruzioni.
In virtù della nuova decisione del TAR i lavori restano bloccati e la SCAT S.r.l. dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi.