MAGISTRATURA COMUNITATIVA DI PORTOFERRAIO.
CONSIGLIO GENERALE SUA MODALITA’ DI COSTITUZIONE AL TEMPO DE’ MEDICI E AL TEMPO DEGLI ASBURGO -LORENA
QUARTA PARTE
LA REGOLA AL TEMPO DE’ MEDICI
Il Consiglio Generale è la magiastratura che rappresenta gli abitanti di Portoferraio.
E’ costituito secondo la regola dettata nello statuto più antico della città del 1574,quello della dinastìa fiorentina dei Medici, quando la conoscenza geografica dell’isola è quella che si evidenzia nella mappa del 1578(vedi foto 1)
Due volte l’anno vengono messi dentro una borsa tutti i nomi dei “capi di casa “ residenti in Portoferraio che abbiano almeno 24 anni ma che non siano né soggetti confinati ,né soggetti civili stipendiati e dipendenti dalla” giurisdizione delle Fortezze” non esclusi militari come i bombardieri o altri soggetti privilegiati di Sua Altezza.
Gli imborsati devono avere abitato in Portoferraio almeno cinque anni e tutti questi debbono avere “voce attiva e passiva”
Questo il testo delle norme dello statuto da cui sorge il consiglio generale:
“ In prima si facci un’imborsazione di tutti li capi di casa di Portoferraio che sieno d’età almeno di anni ventiquattro quali però non sieno né confinati o stipendiati o dependenti da giurisdizione delle Fortezze non inducendo in dette eccezioni li bombardieri et altri privilegiati di S.A. i quali habbino habitato i detto luogo almeno cinque anni e tutti gli imborsati in detta borsa habbino voce attiva e passiva nel modo et forma che di sotto si dirà .
Adunarsi a suono di campana et voce della tromba messa nella Compagnia del Corpus Domini posta nel convento dei Frati Osservanti di S. Francesco in presenza del Commissario di detto luogo ,del suo Cancelliere intendendo quanto al luogo finchè altrimenti sarà provvisto e tal adunanza non possa far cosa alcuna se almeno non vi saranno trenta del numero di detti imborsati.
Con questa adunanza consista il Consiglio Generale di capi di detto luogo”
(Filza “Statuti”(già E1) .” “ Statuti e Ordinamenti del Ser.mo Granduca di Toscana Nostro Signore concernenti la forma di governo et reggimento della terra di Portoferraio nell’isola dell’Elba”.Carta
senza numero di pagina.Archivio preunitario del comune di Portoferraio.Archivio della comunità di Portoferraio 1554-1800)
Oltre all’età( minimo 24 anni) è dunque la residenza il requisito più importante per entrare a far parte del consiglio generale perché e per essere imborsati bisogna aver abitato a Portoferraio per almeno cinque anni.
L’adunanza magistrale è ritenuta valida se almeno vi saranno trenta degli imborsati.
LA REGOLA AL TEMPO DEGLI ASBURGO-LORENA
Pietro Loepoldo II ,granduca asburgico-lorenese di Toscana, riformerà la magistratura comunitativa sostitendo ai vecchi statuti medicei la riforma delle rappresentanze locali dove il requisito più importante per la imborsazione diviene quello del “possesso” di beni in ossequio al principio che solo chi possiede è interessato all’amminstrazione della cosa pubbica
Ciò accade perché il regolamento generale del 1774 , uno per il contado e uno per il distretto , detta nuove regole per l’amministrazione periferica che ancora si basava sugli statuti di epoca medicea.
Con Pietro Leopoldo il Consiglio Generale ,che era costituito da tutti i residenti con caratteristiche delineate negli antichi statuti medicei cittadini,presieduto da tre capoanziani (magistrato degli anziani) è abolito ed è sostituito dal Gonfaloniere e Priori.
Con Pietro Leopoldo il Consiglio Generale continua ad esistere ed è ancora formato dai residenti ma I nominativi degli eleggibili sono estratti da tre borse distinte, per magistrato comunitativo (una per gonfaloniere e una per priori) e per popolo (una per consiglio generale).
Nella borsa degli eleggibili al Magistrato comunitativo di gonfaloniere e priori ,erano imborsati i nominativi dei proprietari di beni immobili che pagassero un’imposta di decima superiore ad un minimo stabilito; nella borsa del popolo contenenti i nominativi degli eleggibili al Consiglio erano imborsati sia i possidenti che i mezzadri e gli artigiani.
La riforma leopoldina è ispirata al principio che solo chi paga le tasse è interessato all’amministrazione pubblica.
Fuori da tutto questo nuovo sistema amministrativo periferico permane la figura del Governatore che ha ancora autorità di intervento sia nel militare che nel civile.
Lo statuto mediceo recita che I membri del consiglio generale si debbono adunare a “suono di campana et voce della tromba messa nella Compagnia del Corpus Domini posta nel convento dei Frati Osservanti di S. Francesco in presenza del Commissario di detto luogo”.
Questa adunanza non ha valore legale se non sono presenti almeno trenta soggetti imborsati nella borsa del consiglio generale.
Ma già al tempo di Fazzi (1726),alla fine del granducato mediceo, il numero minimo legale per la validità del consiglio generale è variato da trenta a ventiquattro persone ,che costituiscono la magistratura comunitativa.
Non si riunisce più nella compagnia del corpus domini al convento dei francescani ma davanti al governatore nel salone al forte Stella(vedi foto 2 ) e tutti i “partiti” cioè deliberazioni,dipendono dall’approvazione dal magistrato dei Nove conservatori del domino e giurisdizione fiorentina ,che si trova a Firenze
Così il Fazzi scrive nel suo manoscritto del 1726 : (vedi foto 3)
“ …il popolo compone un magistrato di 24 Persone le più civili e tra queste ogni sei mesi se ne estraggono tre per un capo anziano e due anziani residenti .Questo Magistrato si unisce sempre davanti al Governatore e depende dalle deliberazioni del Magistrato dei Nove… “
“ Descrizione topografica dell’Isola dell’Elba secondo il suo stato attuale ultimamente fatta da Innocenzo Fazzi capitano del corpo degl’ingegneri di S.A.R. Il serenissimo Gran Duca di Toscana d’ordine di S.E. Il Signor primo Consigliere VIncenzo degli Alberti Consigliere attuale intimo di Stato e di Guerra della prefata A.S.R. in congiuntura della sua commissione eseguita in Porto Ferraio nel marzo MDCCLXXVI”
Innocenzo Fazzi .Senza numero di pagina .Manoscritto,Biblioteca comune Portoferraio.1726)
MARCELLO CAMICI