SECOLO DECIMO OTTAVO. MAGISTRATURA COMUNITATIVA DI PORTOFERRAIO
STATUTI E ORDINAMENTI CONCERNENTI LA FORMA DI GOVERNO DELLA TERRA DI PORTOFERRAIO
SECONDA PARTE
“Il libro degli STATUTI di Portoferraio che si conserva presso l’Archivio storico del comune di Portoferraio è una copia settecentesca dello Statuto originale conservato nell’archivio storico di Firenze .La filza,legata in pergamena con lacci in cuoio,è composta da 373 carte numerate consistenti il nucleo statutario al quale nucleo è cucito altro materiale di interesse statutario…”
(Cfr pg 58 di “Gli statuti di Portoferraio sec. XVI”. Marisa Sardi .Persephone edizioni.2017)
Nel testo sopra citato,Marisa Sardi si sofferma a trascrivere “privilegi et esenzioni” del 1556 , gli statuti del 1574 , i nuovi statuti del 1579,scrivendo commenti per ogni capitolo.
Di seguito trascrivo le carte di archivio del testo dello Statuto di Portoferraio vigente nel 1700 relativo alle sole norme riguardanti la costituzione della magistratura comunitativa (vedi foto della prima carta).
Mi soffermerò in seguito a parlare della loro applicazione nella vita quotidiana del secolo decimo ottavo tramite quanto scritto nel “libbro dei partiti” della magistratura comunitativa ferraiese relativo al periodo 1743-1765.
“ Statuti e Ordinamenti del Ser.mo Granduca di Toscana Nostro Signore concernenti la forma di governo et reggimento della terra di Portoferraio nell’isola dell’Elba
In prima si facci un’imborsazione di tutti li capi di casa di Portoferraio che sieno d’età almeno di anni ventiquattro quali però non sieno né confinati o stipendiati o dependenti da giurisdizione delle Fortezze non inducendo in dette eccezioni li bombardieri et altri privilegiati di S.A.I. quali habbino habitato i detto luogo almeno cinque anni e tutti gli imborsati in detta borsa habbino voce attiva e passiva nel modo et forma che di sotto si dirà .
Adunarsi a suono di campana et voce della tromba e messo nella Compagnia del Corpus Domini posta nel convento dei Frati Osservanti di S. Francesco in presenza del Commissario di detto luogo ,del suo Cancelliere
Intendendo quanto al luogo finchè altrimenti sarà provvisto e tal adunanza non possa far cosa alcuna se almeno non vi saranno trenta del numero di detti imborsati
Con questa adunanza consista il Consiglio generale di capi di detto luogo
Riunirsi almeno due volte l’anno per imborsare in detta Borsa tutti quelli che haveranno habitato in detto luogo per il tempo che di sopra et haveranno le qualità predette a dichiarazione.
Vinchino le loro deliberazioni per la metà et una pìù a fave nere del numero di quelli che saranno adunati e per ora il cancelliere di detto consiglio sia il cancelliere del commissario
Habbi autorità detto Consiglio di vincere ciascun anno un Consiglio particolare Ordinario per il quale si trattino i negozi della Comunità occorrenti ordinariamente et vinchesi per partito di detto Consiglio generale come di sopra il qual Consiglio ordinario habbia essere di nove uomini et più due Anziani,di maniera però che nel radunarsi sei del Consiglio e due delli Anziani bastino, et li partiti si debbino vincere per li due terzi a fave nere come di sopra,duri detto consiglio de nove un anno e gli anziani sei mesi
Radunisi in detto luogo della Compagnia a suono di Campana ogni volta che saranno chiamati dagli Anziani e faccisi in presenza del cancelliere del Commissario quale ora come di sopra serva ancora per cancelliere
Divieto.
Debba vacare da detto Offizio di Anziano et haver divieto da esso per diciotto mesi di poi che sarà uscito dall’Offizio e dal Consiglio per due anni
Modo di eleggere gli Anziani.
Dal detto Consiglio si elegga la prima cosa tre Anziani per nominazione del Consiglio generale con proporsi a uno ad uno all’orecchio del Cancelliere un homo a suo beneplacito e quelli tre che resteranno con più voti et nominazioni sieno Anziani.
Elezione del Camarlingo e suo divieto.
Di poi si elegga un camarlingo quali duri per un anno per due terzi di detto Consiglio come di sopra,il qual Camarlingo habbi divieto due anni dall’uscita e da che haverà reso conto o restituito ogni cosa che fusse debitore
Dell’Offizio et raccolta dell’Anziani
L’Offizio delli Anziani sia far adunare per Consiglio Ordinario quanto sarà necessario come di sopra et di proporre al detto consiglio le cose occorrenti sopra le quali doverà deliberare ma habbino cura di proteggere le vedove pupilli orfani et persone miserabili habbiano ad intervenire col Commissario nel constituire li prezzi alle grasce e conservar le misure e i pesi giusti et dichiarare le pene alle trasgressioni restando però doppo le consulte fatte con loro l’Autorità nel Commissario di deliberare e risolvere o condannare li delinquenti.
Siano stimatori due di loro di pegni e cose mobili delle quali stime ne debbon essere soddisfatti ad arbitrio del Commissario
Habbino per loro salario alla fine dell’offizio un piatto o tondo di stagno per ciascheduno di loro di libre tre.”
(Filza “Statuti”(già E1) .Carte senza numero di pagina.Archivio preunitario del comune di Portoferraio.Archivio della comunità di Portoferraio 1554-1800.Archivio storico comune di Portoferraio ”)
MARCELLO CAMICI
in foto:
(Filza “Statuti”(già E1) Prima carta di “ Statuti e Ordinamenti del Ser.mo Granduca di Toscana Nostro Signore concernenti la forma di governo et reggimento della terra di Portoferraio nell’isola dell’Elba”. Carta senza numero di pagina.Archivio preunitario del comune di Portoferraio.Archivio della comunità di Portoferraio 1554-1800.Archivio storico del comune di Portoferraio )