Il 17 ottobre 2022, in località Castancoli, nel Comune di Campo nell’Elba, un incendio ha coinvolto una zona di caccia che si incunea nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e che fa parte della Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monte Capanne promontorio dell’En fola. Nei giorni successivi all’incendio Legambiente Arcipelago Toscano ed alcuni cittadini ed escursionisti avevano segnalato la presenza di cacciatori all’interno dell’area percorsa dal fuoco.
Ora Legambiente Arcipelago Toscano ha inviato una lettera al Sindaco del Comune di Campo nell’Elba; al presidente e all’assessore all’ambiente della Regione Toscana, al comando Carabinieri Forestali e al Parco Nazionale Arcipelago Toscano per segnalare che da allora nell’area non sono ancora stati apposti i cartelli di divieto di caccia.
Il Cigno Verde scrive: «Visto che a Legge forestale della Toscana, Capo II Difesa dei boschi dagli incendi, all’Art. 75 ter Banca dati delle aree percorse dal fuoco (16 3) stabilisce: “1. E’ istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato” e che l’Art. 75 bis Catasto delle aree percorse dal fuoco (16 2) stabilisce che “1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato” e che “4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici. 5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precede nt e. 6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione); Visto che la stessa legge all’Art. 76 Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi (73) (193 ) si legge: “4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB. (253)».
Per questo Legambiente Arcipelago Toscano chiede; «Se il Comune di Campo nell’Elba abbia proceduto, in accordo con il Parco Nazionale, a inserire l’area bruciata nell’apposito catasto i boschi percorsi da fuoco; Per quale motivo siano stati ancora apposti i cartelli di divieto di caccia in un’area che si incunea nel territorio del Parco Nazionale e che è sottoposta a vincoli Unionali; Quando si intende ottemperare alle disposizioni della Legge forestale della Toscana».